Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari in conformita' dell'articolo 16 sono attribuite ad un Consiglio di leva in ciascun circondario marittimo.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
