Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Spetta ai tribunali ordinari: Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per cui si possa far luogo ad applicazioni di pena; Definire le questioni di controversa cittadinanza od eta'; Pronunziare su contesi diritti civili o di figliazione.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
