Art. 152
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[1]Un regolamento approvato con decreto reale stabilira' le norme da seguirsi nella esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a Torino addi' 28 luglio 1861.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]L. F. Menabrea.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
