Art. 147
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[1]Saranno pure arrolati, ma otterranno contemporaneamente congedo illimitato, gl'inscritti appartenenti alle classi anteriori a quelle del 1851 fino a quella del 1822 inclusa.
[2]La stessa disposizione sara' applicata agl'inscritti della Liguria e dell'isola di Sardegna, i quali abbiano personalmente concorso a tre leve pel servizio di permanenza, ancorche' appartenenti alle classi piu' giovani.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
