Art. 146
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[1]Coloro che abbiano prestato o personalmente, o mediante surrogazione, quattro anni di servizio, saranno subito provveduti di congedo illimitato.
[2]Coloro che non abbiano prestato un tale servizio. saranno trattenuti sotto le armi finche' non abbiano raggiunto il suddetto periodo di 4 anni, e quindi saranno rilasciati in congedo illimitato.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
