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[1]Gli attuali inscritti della leva di mare, tanto delle antiche, che delle nuove provincie, appartenenti alle classi anteriori a quella del 1840, i quali alla pubblicazione della presente legge si trovino in patria od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato e non siano al regio servizio, dovranno presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio circondario per essere diretti allo arrolamento, o per far valere i loro diritti ad esenzione o riforma, nel termine che sara' fissato dal Governo e significato con apposito manifesto.

[2]Quelli che si trovino assenti all'estero od in navigazione, e facciano ritorno in patria, od approdino in un porto o rada dello Stato, dovranno presentarsi nel termine che verra' parimente indicato dal Governo, il quale stabilira' pure un altro termine, entro cui tutti gli assenti dovranno presentarsi allo scopo di essere arrolati, esentati o riformati.

Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;305~art145 · fonte del testo

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