Art. 144
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Avra' diritto ad esenzione l'inscritto appartenente alla Liguria ed all'isola di Sardegna che, avendo contratto matrimonio anteriormente alla pubblicazione del regio decreto 13 novembre 1859, si trovera' ammogliato o vedovo con piu' di un figlio.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
