Art. 143
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Saranno cancellati dalle liste degli inscritti per la leva di mare tutti coloro che ottennero esenzione nelle leve passate per alcuni dei motivi enumerati nel capo quinto del titolo secondo della presente legge.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
