Art. 142
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In tutti i casi non preveduti nelle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime. Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
