Art. 141
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Gli operai che senza legittimo impedimento, ricevuto l'ordine di recarsi in un arsenale od altro stabilimento marittimo giusta l'art. 121, non vi si presentassero nel giorno prefisso, incorreranno in una multa di L. 5 per ogni giorno di ritardo, e dopo quindici giorni, nelle pene eziandio del carcere da un mese a sei.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
