Art. 140
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[1]I marinari precettati all'estero in senso del citato articolo 120, i quali obbligassero ad adoperare la forza per costringerli al richiesto servizio, saranno trattenuti al servizio di punizione per un tempo non minore di tre mesi, ne' maggiore di un anno, oltre al periodo per cui sarebbero tenuti in forza dell'ultimo paragrafo dell'art. 120.
[2]Il servizio di punizione sara' doppio se il precetto abbia avuto luogo in tempo di guerra.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
