Art. 14
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Il regolamento stabilira' le condizioni alle quali potra' accordarsi agl'inscritti sulle matricole della gente di mare il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali, indipendentemente pero' dalle altre condizioni prescritte dalla legge sulla marina mercantile per la generalita' della gente di mare.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
