Art. 138
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Ogni ufficiale pubblico, ogni agente od impiegato del Governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzato o ammesso esenzioni, riforme, surrogazioni, assoldamento di anziani o di volontari oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime, e degli arrolamenti volontari, e' punito come reo di abuso d'autorita' colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
