Art. 137
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
[1]I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettate, promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.
[2]La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.
[3]Si fa luogo all'applicazione della pena anche nei caso di riforma giustamente pronunciata.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
