Art. 135
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[1]Chiunque abbia scientemente nascosto, od omesso al suo servizio un renitente, e' punito col carcere estensibile a sei mesi.
[2]Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente e' punito col carcere da un mese ad un anno.
[3]La pena stessa si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arrolamento di un iscritto.
[4]Se il delinquente e' uffiziale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si puo' estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile a L. 2000.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
