Art. 133
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[1]I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da uno da tre mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo, vanno soggetti alla stessa pena di carcere da tre mesi a sei mesi.
[2]I renitenti inabili al servizio sono puniti col carcere da un mese ad un anno.
[3]Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio, trattandosi di renitenza alla leva in tempo di guerra.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
