Art. 132
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[1]I renitenti, che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, sono dal console di marina del circondario marittimo, a cui appartengono, denunziati all'autorita' giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformita' dell'art. 133.
[2]Il console di marina fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i morti e quelli che si presentano spontaneamente.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
