Art. 130
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Gl'inscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi al Consiglio o non vi si saranno fatti rappresentare (nei casi in cui cio' e' permesso), per soddisfare all'obbligo della leva, nel termine stabilito a agli articoli 25 e 26, ovvero nel termine che sara' prefisso nel manifesto di chiamata ad una leva straordinaria, sono considerati e puniti come renitenti.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
