Art. 13
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Si avra' questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente, sara' trascorso un tempo sufficiente perche' possano avere compiuto l'esercizio prescritto della navigazione o delle altre arti marittime.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
