Art. 128
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[1]Gl'inscritti colpevoli di essersi procacciate infermita' temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.
[2]Scontata la pena, qualora risultino in qualche modo abili al servizio, vengono arrolati per la ferma speciale.
[3]I medici, chirurghi, flebotomi, speziali, che siansi resi complici di questi reati, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a L. 2,000.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
