Art. 127
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
[1]Gl'inscritti, che scientemente producano documenti falsi od infedeli, non possono godere di esenzione per qualunque sfasi motivo.
[2]Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita'.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
