Art. 126
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
La frode nella surrogazione e' punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudicio delle pene piu' gravi in caso di falsita'.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
