Art. 125
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
I colpevoli di fraudolenta sostituzione di individui sono puniti con la reclusione.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
