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[1]Gli autori o complici dell'omissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovane esentato quale inscritto marittimo dalla leva di terra, sono puniti col carcere e con multa estensibile a L. 2,000, oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

[2]L'inscritto, se sia autore o complice, e' condannato alla stessa pena.

Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;305~art124 · fonte del testo

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