Art. 124
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
[1]Gli autori o complici dell'omissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovane esentato quale inscritto marittimo dalla leva di terra, sono puniti col carcere e con multa estensibile a L. 2,000, oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.
[2]L'inscritto, se sia autore o complice, e' condannato alla stessa pena.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
