Art. 123
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
La disposizione dell'articolo precedente non infima quelle portate dalle leggi sul reclutamento dell'esercito nel caso di omissione eziandio delle liste della leva di terra.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
