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[1]Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato a quella di terra, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa estensibile a L. 500, salve le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

[2]Questo giovane, se sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, e' condannato alla stessa pena.

Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;305~art122 · fonte del testo

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