Art. 121
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[1]Quando occorra al Governo, per i lavori negli arsenali e nei cantieri dello Stato, un numero straordinario di operai della leva di mare, potranno essere richiesti anche quelli fra essi, i quali abbiano ottenuta esenzione dal servizio militare marittimo, purche' non abbiano compiuto il 40° anno di eta'.
[2]Costoro non saranno sottoposti allo arrolamento e riceveranno, in ragione della loro abilita', la mercede giornaliera stabilita dalle tabelle per gli artieri esterni addetti ai lavori negli stabilimenti marittimi.
[3]Durante questo servizio saranno sottoposti molla disciplina militare.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
