Art. 120
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[1]I comandanti dei bastimenti dello Stato, che trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levare marinai dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.
[2]Nei luoghi in cui risieda un uffiziale consolare dello Stato, il precetto dovra' farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anzidetti.
[3]I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
