Art. 12
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Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione che siasi compiuto il periodo d'esercizio della navigazione o delle arti marittime prescritto dagli articoli 4 e 6.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
