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[1]Gl'individui arruolati per leva straordinaria restano definitivamente assegnati alla leva di mare, e dovranno essere esenti da quella di terra.

[2]E' applicata agl'inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa accordata coll'art. 113 ai militari in congedo illimitato allorche', venendo chiamata sotto le armi la loro classe, si trovano nei casi ivi specificati.

Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;305~art118 · fonte del testo

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