Art. 116
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Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gl'inscritti sulle matricole della gente di mare appartenenti alle classi dai 48 ai 20 anni inclusivamente, ancorche' non abbiano i requisiti di cui agli articoli 4 e 12.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
