Art. 114
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Il diritto ad ottenere congedo assoluto o quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
