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[1]In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che si trovassero imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (escluse le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata, purche' non giungano in un porto o rada dello Stato prima del congedo della loro classe.

[2]Gli assenti in navigazione appartenenti ad una classe stata richiamata sotto le armi potranno al loro ritorno essere obbligati a servire per un tempo corrispondente a quello per cui avrebbero servito se si fossero trovati presenti.

[3]Quelli che al tempo di tali chiamate fossero imbarcati sopra barche da pesca all'estero otterranno un congruo tempo per ripatriare.

Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;305~art113 · fonte del testo

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