Art. 111
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Nel caso che in alcune categorie degli uomini chiamati al servizio il numero dei presenti sotto le armi eccedesse i bisogni della marina da guerra, saranno di preferenza mandati in congedo illimitato quelli che conteranno maggior tempo di servizio o che si troveranno in una delle condizioni previste dall'art. 57.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
