Art. 110
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[1]Coloro che abbiano prestato, ancorche' in varie riprese, otto anni di servizio dal 1° di gennaio dell'anno in cui compierono il 21° di loro eta', ottengono, in tempo di pace, l'assoluto congedo.
[2]Potranno pero' essere trattenuti sotto le armi anche dopo compiti gli 8 anni di servizio, quando non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una straordinaria chiamata.
[3]Non e' tenuto conto del servizio prestato a titolo di punizione, per ottenere il congedo.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
