Art. 109
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E' in facolta' del Governo di far luogo al licenziamento dei novizi e mozzi, per cattiva condotta e per inattitudine all'intrapresa carriera, purche' non abbiano raggiunta l'eta' di 17 anni questi giovani contraggono la ferma ordinaria al paro dei volontari di cui nell'ultimo paragrafo dell'art. 101.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
