Art. 107
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sotto uffiziali, marinari ed operai sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarne una nuova.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
