Art. 106
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[1]Gli allievi operai ammessi al servizio della marina militare per imprendere l'arte del macchinista contraggono la ferma speciale, a partire dal 21° anno di eta', con che al loro passaggio a macchinisti contraggano l'obbligo di servire sei anni oltre a quelli della ferma speciale.
[2]Gli allievi operai, che per cattiva condotta od incapacita' non potessero pervenire al grado di allievi macchinisti, saranno incorporati come semplici operai con una ferma di anni dieci a contare dal 21° anno di loro eta'.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
