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Non e' computato nella ferma il tempo percorso da militari in istato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, ne' quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;305~art105 · fonte del testo

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