Art. 103
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E' in facolta' del Governo di ammettere alla ferma speciale gli inscritti chiamati alla leva ordinaria, i militari gia' arrolati per la ferma ordinaria ed i volontari che appartenessero alla leva di mare. A compimento della ferma speciale sara' per costoro computato il servizio gia' prestato dall'anno in cui compierono il ventunesimo anno di eta' e prima che fossero mandati in congedo illimitato.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
