Art. 101
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
[1]La ferma di servizio e' di due specie, ordinaria, cioe', e speciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'arrolamento.
[2]La ferma ordinaria e' duratura dal giorno dell'arrolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo quarantesimo anno di eta', e si compie, in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi ed il rimanente in congedo illimitato.
[3]La ferma speciale e' di otto anni e si compie per intiero sotto le armi.
[4]Contraggono la prima tutti gli inscritti marittimi arrolati per effetto della leva ordinaria ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare o che siano gia' inscritti per farne parte.
[5]Contraggono la seconda i surrogati ordinari ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di terra, e quelli che si arrolassero prima di essere inscritti sulle liste per la leva di mare.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
