Art. 100
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Occorrendo che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia i genitori dei giovani arrolati od i loro tutori autorizzati dal consiglio di famiglia, del cui consenso all'andamento dovra' farsi constare in conformita' del numero 8 dell'art. 94, richiedessero di ritirarli dal regio servizio, essi potranno ottenerlo, purche' il giovane non abbia ancora compiuto il diciassettesimo anno di eta', e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'amministrazione marittima dal di' dell'arrolamento fino al giorno in cui saranno licenziati, escluse pero' quelle relative al mantenimento.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
