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[1]Gli ufficiali ascritti alla riserva navale possono chiedere di essere dispensati da ogni ulteriore servizio pur conservando l'onore dell'uniforme;
[2]Se ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti a 70 anni;
[3]Se ufficiali superiori e gradi corrispondenti a 65 anni;
[4]Se ufficiali inferiori e gradi corrispondenti a 55 anni;
[5]Inoltre gli ufficiali della riserva navale, non provvisti di pensione vitalizia, potranno cessare di appartenervi in seguito a loro domanda quando non siasi in tempo di guerra, e purche' essi abbiano soddisfatto ad ogni obbligo di servizio militare nei limiti prescritti dalla legge sulla leva marittima.
Testo in vigore dal 7 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
