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[1]Gli ufficiali della riserva navale potranno essere promossi allorche' ne saranno reputati idonei, ed abbiano gia' ottenuto avanzamento gli ufficiali in servizio attivo dello stesso grado ed anzianita'.
[2]Gli avanzamenti conseguiti in forza del presente articolo dagli ufficiali gia' collocati in posizione ausiliaria non avranno effetto per la liquidazione definitiva della pensione di riposo a cui possano avere diritto.
Testo in vigore dal 7 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
