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[1]Gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, i quali conservino tuttavia abilita' a prestare l'opera loro militare, sono iscritti nella riserva navale per essere addetti a servizi speciali.

[2]Questi ufficiali possono in tempo di guerra venire chiamati in servizio, ma non possono essere impiegati nelle forze mobilitate per operazioni attive, senza il loro consenso.

Testo in vigore dal 7 luglio 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-06-28;3198~art7 · fonte del testo

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