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I sottufficiali della Regia marina che hanno lasciato il servizio col grado corrispondente a quello di nocchiero di 1ª classe e quelli che lo hanno lasciato col grado corrispondente a quello di nocchiere di 2ª e 3ª classe, possono essere ascritti alla riserva navale, purche' questi ultimi contino otto anni di effettivo servizio, non abbiano oltrepassato il 48º anno di eta' e si trovino in buone condizioni fisiche;
- a)Col grado di guardiamarina, se appartenenti alle categorie nocchieri, timonieri, cannonieri e torpedinieri;
- b)Col grado di allievo commissario, se appartenenti alle categorie furieri ed aiutanti;
- c)Col grado di sottocapi macchinisti, se della categoria macchinisti.
Testo in vigore dal 7 luglio 1885 al 27 marzo 1898
