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Gli individui che non fossero piu' vincolati dall'obbligo del servizio militare e che si trovassero imbarcati, all'aprirsi dell'ostilita', sulle navi ausiliarie reclutate in tempo di guerra, possono, dietro loro domanda, essere arruolati pel solo periodo di durata della guerra, ed ascritti alla riserva navale col grado corrispondente alla posizione che coprono sulle navi ausiliarie ove trovansi imbarcati, grado che mai potra' essere superiore a quello di tenente di vascello.
Testo in vigore dal 7 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
