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[1]La Giuria e' competente a decidere le controversie di valore non eccedenti le lire duecento e che concernano:
- a)i salari pattuiti;
- b)le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere b, d, e, f, g, h, i, dell'articolo precedente.
[2]La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorche' costituita da piu' capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennita', che deve essere indicato nella domanda.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
