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[1]L'ufficio di conciliazione puo' essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernano:
- a)i salari pattuiti o da pattuirsi;
- b)il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;
- c)le ore di lavoro convenute o da convenirsi;
- d)l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;
- e)le imperfezioni del lavoro;
- f)i compensi per i cambiamenti nella qualita' della materia prima o nei modi della lavorazione;
- g)i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;
- h)le indennita' per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;
- i)lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio;
[2]e in generale in tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
