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[1]L'ufficio di conciliazione puo' essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernano:

  • a)i salari pattuiti o da pattuirsi;
  • b)il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;
  • c)le ore di lavoro convenute o da convenirsi;
  • d)l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;
  • e)le imperfezioni del lavoro;
  • f)i compensi per i cambiamenti nella qualita' della materia prima o nei modi della lavorazione;
  • g)i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;
  • h)le indennita' per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;
  • i)lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio;

[2]e in generale in tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art8 · fonte del testo

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