Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della Giuria, sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio, nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parita', dall'eta' maggiore.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
